La Direttiva CEE 89/336 riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il funzionamento delle quali può essere influenzato da perturbazioni generate da altre sorgenti di disturbo; essa si applica anche agli impianti e alle installazioni che contengono apparecchiature e componenti elettrici e/o elettronici (anche montati a bordo di macchine). Prevede l'obbligo dell'apposizione della marcatura CE.
Si presumono conformi alla Direttiva in questione gli apparecchi che soddisfano alle prescrizioni contenute nelle pertinenti norme armonizzate del CENELEC, i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, oppure alle norme nazionali, ove le prime non esistano. La Direttiva CEE 93/68 ha introdotto modifiche non sostanziali alla Direttiva 89/336: ad esempio, ha modificato leggermente la grafica del simbolo CE previsto nella Direttiva 89/336.
Per dimostrare la conformità alla Direttiva vi sono due strade:
1. se il fabbricante ha applicato le norme, il rispetto della Direttiva viene attestato da una
dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante stesso o dal suo mandatario;
2. se il fabbricante non ha applicato le norme (anche perché inesistenti), o le ha applicate in
modo parziale, è richiesto che egli o il suo mandatario tenga a disposizione delle autorità
competenti,una documentazione tecnica dalla quale potere evincere la conformità alla Direttiva;
tale documentazione deve includere una relazione tecnica o un certificato rilasciato da un
organismo competente.
Questo per tutti gli apparecchi ad eccezione di quelli radiotrasmittenti per i quali è obbligatorio l'ottenimento di un "Attestato di esame CE di tipo", rilasciato da un organismo notificato.
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Dal 20 luglio 2007 sarà applicabile la nuova direttiva 2004/108/CE che prevede un periodo transitorio fino al 20 luglio 2009 durante il quale è consentita l'immissione sul mercato o la messa in servizio di apparati e sistemi conformi alla precedente Direttiva 89/336/CE.