Le aziende costruttrici devono provvedere a stampare, tale simbolo con relative indicazioni, sulle documentazioni dei propri prodotti e/o imballaggi.
La RAEE (Direttiva 2003/118/CE, relativa allo smaltimento di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
E' stata pubblicata su GUCE L 345 del 31 dicembre 2003, la direttiva di revisione dell'articolo 9 "Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici", della Direttiva 2002/96/CE.
La Direttiva conferma la responsabilit` del produttore per la gestione delle apparecchiature non provenienti dai nuclei domestici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, pur lasciando la possibilit` al fabbricante ed all'utilizzatore di concludere accordi stipulando altri metodi di finanziamento.
Per i prodotti immessi sul mercato prima del 13 Agosto 2005, la proposta invece, rende in parte o in toto, a discrezione degli Stati Membri, responsabile il detentore, quando non vi sia l'acquisto contestuale di un nuovo prodotto equivalente.
Riassumendo la RAEE obbliga a smaltire i suddetti rifiuti con raccolta separata, ottemperando allo smaltimento ovvero l'acquirente deve riconsegnare al distributore la vecchia apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova analoga. La suddetta legge prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei rifiuti.
La Direttiva Europea RoHS (direttive: 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE recepite con D.lgs 151 del 25/luglio 2005 decorrenza 13/08/2005).
Riguarda la restrizione sull'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche entrata in vigore il 1 luglio 2006.
Questa Direttiva definisce le sostanze ritenute inquinanti per l'ambiente e tossiche per l'uomo, con l'obbiettivo di arrivare ad immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche che non contengano:
1. piombo
2. mercurio
3. cadmio
4. cromo esavalente
5. bifenili polibromurati (PBB)
6. etere di difenile polibromurato (PBDE). |